Capitoli per coltivare una miniera in Valle Anzasca nel Seicento (parte prima)

copertina

Copertina – Forziere a struttura in ferro rivestita in lamiera e rinforzata da listelle incrociate di ferro. Al centro si trova la toppa ed ai lati due bandelle per la chiusura a lucchetto. Il meccanismo interno, in chiavistellli multipli, si trova nel coperchio.
Il forziere si trovava, probabilmente, sulla tolda del veliero “black tulip” di Montagu Yeats Brown che l’avrebbe portata dall’Inghilterra atttraversando la Francia lungo i canali .
Il forziere è conservato presso il Castello Brown di Portofino. Uno molto simile e datato 1557 si trova nel castello del Buonconsiglio di Trento.
Da catalogo.beniculturali.it

Informativa

I documenti illustrati di seguito sono conservati presso l’Archivio di Stato di Milano, Commercio p.a., Cart. 220 fc. Valle Anzasca, Commercio p.a. Cart. 213 fc. Ossola e Archivio Civico di Milano, Trivulziana, Archivio D’ADDA-SALVATERRA, Cart. 2.
L’Istituto conservatore della documentazione, riprodotta in modo parziale o totale, è l’Archivio di Stato di Milano come da richiesta autorizzazione via mail a as-mi@cultura.gov.it. del 26 aprile 2023 08:51, protocollata con numero 2063/28.28.12 del 27 aprile 2023
La pubblicazione dei documenti riportati di seguito è stata possibile su autorizzazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali.

È fatto espresso divieto di ulteriore utilizzo delle riproduzioni.

 

Il ripristino del diritto feudale borromeo

Ristabilito il loro diritto feudale i BORROMEO poterono riprendere le redini della gestione diretta delle risorse minerarie anzaschine.
Appianati e chiariti i precedenti dissidi, probabilmente anche grazie ad un matrimonio, il 24 ottobre 1661 fu stipulata la …Convenzione seguita fra l’Ill.mo Sig. Conte Antonio Renato Borromeo March. d’Angera e l’Ill.mo S. Cav.e f. Giorgio D’Ada per le miniere in Vallanzasca Giurisdiz.ne di Vogogna feudo del S. Conte Borromeo… (Archivio Civico di Milano, Trivulziana. Archivio D’Adda-Salvaterra, cart. 2 – doc. 24 ottobre 1661).
Renato BORROMEO (Figura 1), conte di Angera (Figura 2 e Figura 3), era figlio di Carlo ed Isabella nata D’ADDA. Nell 1652 sposò Giulia ARESE (Figura 4), dalla quale ebbe due figli. Morì nel 1685 all’età di 67 anni.

Le clausole della convenzione questa volta non furono i classici capitoli delle concessioni borromee ripresi dal Privilegio quattrocentesco.  E questo probabilmente per la partecipazione diretta dei due firmatari e, soprattutto, del feudatario al business.

L’accordo sarebbe stato valido fino ai quattro anni successivi alla morte del D’ADDA. Di seguito, se gli eredi del Cavaliere ne avessero mostrato interesse, avrebbero potuto continuare il lavoro pagando la decima, dividendo a metà gli utili, sostenendo le spese di gestione e di manutenzione di tutte le pertinenze  e rifondendo gli eventuali danni.
Il feudatario, per parte sua, avrebbe partecipato solo alle spese maggiori, escluse quelle di ricerca e scoperta completamente a carico del D’ADDA. Ma avrebbe divisio gli utili nella proporzione del 50%. Al socio, al Mastro Minerale ed al Fattore spettava la conduzione tecnica della ricerca e dei cantieri estrattivi, il trattamento metallurgico e le spese ordinarie, nonché la partecipazione a quelle maggiori e l’annata (la tassa). Particolarmente attenta sarebbe stata, almeno sulla carta, la sorveglianza a tutte le operazioni da parte del feudatario tramite suoi rappresentanti.
Inoltre, la distillazione dell’amalgama sarebbe stata eseguita non più di una volta al mese ed alla presenza di ambedue i soci. L’amalgama ricavata dai mulinetti sarebbe stata accuratamente pesata e riposta in una cassa a doppia serratura. Ovviamente ciascuna delle parti avrebbero avuto una sola chiave.
Infine ambedue le parti avrebbero dovuto sostenere, con 200 lire annue, la spesa per una messa di suffragio giornaliera da far celebrare nella chiesa più vicina alle miniere o, quando fossero rimaste inattive, in località a discrezione del Conte.

Archivio Civico di Milano, Trivulziana. Archivio D’Adda-Salvaterra, cart. 2

..24 Ottobre 1661.
Conventione tra il Sig.r Conte Ant.o Renato Borromeo et il Sig.r Cavag.re F. Giorgio D’Adda per le Miniere in Vallanzasca giurisd.ne di Vogogna e principal.te per la miniera d’oro di Macugnaga di d.a giurisd.ne.

(…) Copia – 1661. 24. Ottobre. Conventione seguita frà l’Ill.mo Sig.or Conte Antonio Renato Borromeo March.e d’Angera etc. e l’Ill.mo S. Cav.re F. Giorgio D’ada per le minere in Vallanzasca Giurisdit.e di Vogogna feudo del d.o S. Conte Borromeo.Essendo stato rappresentato dal S. Cav.re F. Giorgio D’ada al S. Conte Antonio Renato Borromeo Marchese d’Angera etc. che per mancam.o di persone pratiche restino da scuoprirsi, e da lavorarsi le miniere che, possino essere nelli monti della Vallanzasca feudo, e rag.ne del d. S. Conte nella sua Giurisd.ne di Vogogna, et havendo esso S. Cav.re pregato in d.o Conte a convenire con Lui come persona intelligente, e che tiene maeser minerale, et huomini esperimentati. Per la (…) il S. Conte senza pregiudicio de suoi Privilegi, e riservato sempre in se, e nelli suoi successori, Casa, et Feudi il dominio, condiscende, e concede al S. Cav.re di poter far lavorare le miniere in d.a Valle con le condicioni obligacioni e dichiarac.i seguenti.
1.   Che eccetto quando bisognasse far qualche grossa spesa, il S. Cav.re sij obligato a tutte le spese da farsi per ritrovare o scoprire le miniere.
2.   Che la cura, modo, e forma di lavorare le miniere sij a disposit. del d.o Cav.re, e suo M.ro minerale per la loro esperienza, e che il S. Co. a suo piacere possa inviare una o più persone a vedere, notare, et assistere e che a quello il S. Cav.re o suo Fatt.re, e M.o Minerale, o chi infatti sieno obligati conferire, e comunicare sinceram.te tutto ciò, che sarà operato, e si anderà operando sempre che ne saranno ricercati, come anche dovranno, se non fossero ricercati.
3.   Che il tutto sij a spese comuni, metà il S. Conte, e metà il S. Cav.re. e che l’utile si reparta eguelm.te frà esse due parti da tempo in tempo come parerà al S. Conte.
4.   Quando avvenisse (che non si crede) che non ostante le ragioni feudali, Dominio, e Privil.o e hà speciale il S. Conte, rispetto ad ogni sorte di miniere bisognasse pagar annata, o altra spesa per diffendersi, a fatti del Principe, queste e ogni altre spese si debbino sostenere o pagare egualm.te fra esse parti et Heredi.
5.°  Che il d.o Co. non sij tenuto pagare cosa alcuna al m.o minerale ne at Fattore del d.o Cav.re.
6.°  Che il d.o Cav.re ne suo M.o Minerale, nä altri di q.ta compagnia si possino ingerire nelle miniere lavorate, e singora scoperte o che si scopriranno dalli Minerali particolari del d.o Conte.
7.° Che q.ta  Conventione valgha  durante la vita  naturale del d.o Cav.re, doppo la morte del quale per quattr’anni, e non più sarà lecito agli Heredi di esso seguitare sotto li med.mi Capitoli, et obligat.i e decima, come abbasso, e con obligo della manutent. degli edifici, istromenti, ordigni fin ‘al fine della convent.e quando tutti con ogn’altra cosa disposta per il lavorerio saranno liberi del S. Co. senz’obligat.e d’abbonare cosa alcuna alla parte. Anzi q.do per accidente qualche cosa si ritrovasse rotta, o con bisogna di riparat.e questa si dovrà raccomodare o rifare a spese  della comunione.
8.   Che doppo la morte del d.o Cav.re per il sud.o tempo d’anni quattro rispettivam.e sieno obligati gl’Heredi, se vorranno proseguire pagare la decima al d.o Conte di tutto ciò, che si cavarà, e ridurrà a verga, e d’ogn’altra cosa utile, che provenirà dal lavorerio, et il rimanente repartirassi egualm.te metà per parte come sopra.
9.   Che havendo li Minerali particolari del d.o Co. uno, o più lavoranti, non si possino admettere a lavorare senza licenza del d.o Conte, e così vice versa.
10.  Che unitam.te con l’intervento delle persone che saranno destinate per ciascuna delle parti, e non in altro modo, si cavi la robba dalli molini tutte le volte, ch’occorra, e che q.co di rigola sij presentialmente pesata, e poi riposta sotto due chiavi diverse una per parte, facendo ciascuna delle parti le debite notazioni per incontrarli, q.do di comune assenso s’aprirà la cassa, che dovrà essere al fin di ciascun mese, come meglio piacerà ad esse parti per metter la robba alla fossa, et a fondere per cavarla in verga, passando insieme d’ogni unione, e fedeltà in tutto.
11.  E per che da Dio dipende ogni bene si dovrà far celebrare una messa quotidiana nella Chiesa più vicina alla parte, che conforme ai tempi et occasioni occorrerà lavorare, e durando q.ta Convent.ne da Sacerdote da elegersi totalm.te dal d.o Co. e che per il tempo che non si lavorerà alle miniere possa celebrare in altra parte dove più piacerà al d.o Conte purchè applichi il sacrificio a beneficio come per suffragio dell’Anime del Purgatorio, al qual Sacerdote si dovrà pagare lire duecento per ciascuna parte, che saranno in tutto lire quattrocento l’anno, e sarà lecito al d.o Co. servirsene per sua persona confidente et assitente al lavorerio.
12.  Q.ta scritt.ra sarà firmata da ambe le parti e referendata da Giorgio Sorino secre.rio d’esso S. Co. cosç di consenso del S. Cav.re e dovrà valere come […] e giurato istrom. fatto con tutte le clausole, eccettioni, et espres.i necessarie sin a tono che a piacea del S. Co. si venga alla stipulaz.e dell’Istrom.
Per fede. Milano li 24. 8bre. 1661.

Il Co. Ant.o Renato Borromeo concedo, accetto, e prometto come s.a.Il Cav.re F. Giorgio d’ada affermo, e prometto come s.aPer ord.e del S. Co. mio s.re e di comun.e del S. Cav.re Giorgio Sorino...

Immagine citata nel testo

Figura 7 – Milano nel Seicento all’epoca della dominazione spagnola e dei Promessi Sposi

Le regole dell’attività mineraria nel milanese (XVII secolo)

La gestione delle risorse minerarie nei territori allodiali e feudali di pertinenza dei BORROMEO, ottenuta con il Privilegio quattrocentesco, rimase praticamente esclusa dagli interessi delle amministrazioni centrali e da quelli dei dominanti stranieri. Questa situazione perdurò almeno fino all’abrogazione del diritto feudale operata dalla nazione cisalpina con legge del 29 fiorile anno VI, pubblicata nel Dipartimento d’Agogna il 16 brumaio anno IX. Per i BORROMEO si limitò alla perdita della signoria di Vogogna (Figura 5 e Figura 6), senza che venisse completamente inficiato il diritto sulle miniere.
Il Dipartimento dell’Agogna, di cui fu capoluogo Novara dal 28 ottobre 1800 alla Restaurazione Sabauda, aveva questi confini: a nord la catena delle Alpi dal Lago Maggiore al Gries, al Sempione e al Monte Rosa; ad est il Lago Maggiore e il Ticino (ramo Gravelone, presso Pavia); a sud il Po dalla foce del Ticino a quella della Sesia; ad ovest l’intero corso della Sesia… (CARINI, 1922). Del territorio facevano parte la Valle Grande, la Valle Piccola, la Val Mastellone, la Valduggia e le valli Vigezzo, Antigorio, Divedro, Formazza, Bognanco, Antrona, Anzasca ed Ossola inferiore.
Il governo milanese aveva tentato qualche timida ingerenza sul Diritto borromeo, ma solo occasionalmente e senza neanche molta convinzione. Tuttavia teneva un analogo comportamento anche verso quei ricercatori che, operando al di fuori dei territori borromei, dovevano forzatamente riferirsi all’Autorità centrale.
Nel Seicento, dunque, nel milanese la 
concessione mineraria si basava su una quindicina di princìpi, Capitoli, regolati dal Regio Fisco e dal Tribunale, sentito anche il Magistrato della Giurisdizione territorialmente competente. Le indicazioni dei Capitoli erano generalmente sempre le stesse ed in più parti si ispiravano ai contenuti del quattrocentesco privilegio borromeo.

Per lo che eccitassimo il Regio Fisco, quale fu di sentimento, che si dovessero convenire col detto de Dominici, quelli stessi Capitoli che con altri in simili casi eransi pratticati… (da una lettera dell’Intendente Ordinario dello Stato di Milano, del 3 aprile 1730, in relazione ad una generica richiesta del nominato de DOMINICI per eseguire ricerche di minerali vari nell’Ossola; A.S.M. Commercio p.a. Cart. 220 fc. Valle Anzasca). Altri esempi di queste concessioni sono conservati all’Archivio di Stato di Milano. Uno di questi è l’ordinanza a favore di Carlo e Antonio BERTOLINI e Compagni per la miniera d’oro del Carcoforo.

I Capitoli della concessione mineraria milanese

La concessione era sempre nominale e temporanea, seppure rinnovabile.
Generalmente passava in eredità entro il termine di scadenza.
Era soggetta a confisca solo per il reato di lesa Maestà e decadeva automaticamente qualora i cantieri fossero rimasti inattivi per oltre un anno.
I concessionari venivano assoggettati  ad un diritto a favore della Regia Camera, che generalmente ammontava al 5% degli utili. Ma poteva essere derogato per un periodo differente in funzione del valore del metallo estratto. Poteva anche avere valore di contributo ed ammortamento delle spese iniziali di ricerca, scoperta, apertura della miniera, allestimento dei cantieri e delle pertinenze (edifici, strutture metallurgiche, di supporto, etc.). Fra queste ultime rientrava anche il terreno di rispetto entro il quale nessuno poteva avviare attività analoghe. Questa fascia era normalmente di due miglia attorno alla miniera, Agli eventuali concessionari confinanti oltre le due miglia era intimato …di indirizzare la cava nuova (cioè la nuova galleria, n.d.A.) à parte opposta, e non verso quelle ove penderà la prima… al fine di non creare interferenze, anche pericolose, fra le diverse gallerie.
Durante il periodo di esenzione solo la Regia Camera poteva  acquistare la produzione minerale e ad un prezzo di favore rispetto a quello di mercato ascendente, nel 1683, a 5 soldi per rubbo).

Simplon Hospiz, Canton Vallese, Svizzera

Vanzone con San Carlo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Italia

Agogna, Fontaneto d'Agogna, provincia di Novara, Italia

Vogogna, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Italia

Angera, provincia di Varese, Italia

Bibliografia

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Questo articolo fa parte di una serie di scritti presenti sul sito relativi all’oro, alla sua natura e presenza in Italia Settentrionale, con particolare riferimento ai giacimenti ed alle miniere della Valle Anzasca (VCO).

…In Macugnaga Valle Anzasca vi sono delle Bocche … d’oro e li loro Molini … lavorano quotidiana.te col Mercurio…

Altri articoli sono:

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ed inoltre:

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