Quindicesimo secolo: ai BORROMEO il diritto di regalia sui minerali

Copertina

Copertina – Araldica Borromeo: lo Stemma comitale della famiglia Borromeo (da isoleborromee). In origine erano le icone, i drappi che distinguevano i cavalieri nei tornei e nelle battaglie. Successivamente ,stemmi e blasoni, divennero l’elemento distintivo delle casate nobiliari, ma anche delle cariche ecclesiastiche.
Lo stemma araldico della Famiglia BORROMEO, si è arricchito nel tempo. Oggi lo stemma familiare è composto da uno scudo che reca all’interno il freno o morso, una biscia azzurra nell’atto di divorare un fanciullo, un’aquila nera con corona, le ali abbassate della famiglia Arese (aggiunto nel 1652), l’unicorno, il cammello, il cedro. Soprattutto il
nodo: i tre anelli a punta di diamantate che rappresentano l’unione dei casati SFORZA, VISCONTI e BORROMEO.

 Su tutto domina il motto HUMILITAS in lettere gotiche e soggetto ad una corona d’oro con fioroni.
Lo scudo è posato su un manto rosso foderato di ermellino sormontato da corona principesca (e due elmi).

Il primo privilegio borromeo sulle miniere del novarese

Le sorti e le alterne fortune delle miniere anzaschine furono legate indissolubilmente a quelle della famiglia BORROMEO a cominciare dal XV secolo e fino alla prima metà dell’Ottocento. 
Il 2 dicembre 1463 Francesco SFORZA (Figura 1concesse, a titolo di Regalia, il diritto di eseguire o far eseguire ricerche e coltivazioni minerarie (per oro, argento, ferro e qualunque altro minerale) a Giovanni III BORROMEO. Come ricordano PISONI e FRIGERIO (1983), il Privilegio avrebbe avuto effetto nell’ambito dei …territori nostri novariensis….
Questa …benevolenza ducale traeva certo origine dai preziosi servigi (prevalentemente finanziari) che da più decenni i Borromeo avevano operato sia ai Visconti, che allo stesso Francesco loro successore; ne’ era rimasta esclusa dal novero dei clienti la squattrinata Aurea Repubblica Ambrosiana... (PISONI e FRIGERIO, 1983).
Dal beneficio, però, rimasero probabilmente escluse le miniere di Valle Anzasca in quanto esterne proprio a quei …territori nostri novariensis….
Rimane certo comunque come il privilegio sia stato più volte disatteso, abrogato e ripristinato dalle differenti autorità succedutesi nel governo o, comunque, dominanti. In ogni caso, non mancarono piccole e grandi storie individuali e familiari che si intrecciarono alla gestione borromea in questi quattro secoli. Storie ed intrecci non poco favoriti dall’asprezza del territorio montano e dal disinteresse ciclico dimostrato da alcuni membri della nobile famiglia.

Il privilegio borromeo riveduto ed ampliato del 1481

Già i successori di Giovanni BORROMEO si resero evidentemente conto delle possibilità e suscettività dei territori su cui estendevano i loro diritti allodiali nonché feudali e del danno che loro derivava dal fatto che non fossero tutti inseriti nella regalia. Per tale motivo ed approfittando delle nuove necessità finanziarie degli SFORZA, si adoperarono presso Galeazzo Maria SFORZA (Figura 2) al fine di ottenere un rinnovo e, soprattutto, un ampliamento della concessione. …Lo provano due diverse bozze di diploma, non datate, intestateGaleaz Maria.Le fitte correzioni ed aggiunte di altra mano, fanno supporre l’evoluzione – entro l’ambito della cancelleria ducale – di un testo alquanto contenuto, allargato poi dagli interessati con minuziose precisazioni… (PISONI e FRIGERIO, 1983). Sono puntualizzazioni, in particolare, relative alla serie delle ricerche possibili. …Copia ferri et azalis, ma in aggiunta anche argenti et auri et aliorum cuiusconque generis metalloru… (PISONI e FRIGERIO, 1983), nonché alla perpetuità della concessione.
La stesura del testo fu comunque molto lunga. E solo il 17 luglio 1481 i Conti Giovanni e Vitaliano BORROMEO ne furono investiti da Galeazzo Maria SFORZA, con l’evidente consenso dello zio e tutore Ludovico Maria (Figura 3).
Il nuovo diritto consentiva ai due conti ed ai …loro figliuoli e discendenti maschi, facoltà arbitrio e licenza di cercare, aprire, cavare le miniere di qual sivoglia metallo, alume, et vitriolo, e di poterne godere e disponere in perpetuo come di cosa loro(A.S.M. Commercio p.a. cart. 210 Lago Maggiore). Tuttavia, tale concessione, seppure senza palese scadenza, non aveva valore di regalia.

Concessione fatta dal duca Giò Galeazzo alli Cav.r Giò et Vittaliano Conti Borromei di poter far cavar mettalli nelle sue giurisditioni. 

(A.S.M. Commercio p.a. cart. 210 Lago Maggiore)
Fascicolo contenente documenti relativi alla controversia fra i conti Borromeo ed il Tribunale di Milano circa la validità del Privilegio del 1481 sulle miniere d’oro della Valle Anzasca e le decime dovute.
Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione è stata protocollata con numero 1301 del 16/03/2023.
Copie manoscritte ed a stampa sono conservate anche presso l’Archivio Borromeo dell’Isola Bella (PISONI e FRIGERIO, 1983).

…Concessione fatta dal duca Giò Galeazzo alli Cav.r Giò et Vittaliano Conti Borromei di poter far cavar mettalli nelle sue giurisditioni
17 luglio 1481

Reperiere in actis Ill. Mag.ratus (…) ordinarij Status Mediolano inter alia abesse ut infrà (…).
Joannes Galeazi Maria Sfortia Vicecomites Mediolani etc. Papiæ Angeriæque Comes, ac Genuæ, et Cremonæ Dominus. Supplicaverunt Nobis Spect. Eques Dom.us Joannes consiliarius, et Vittalianus fratres Comites de Borromæis nostri dilectissimi prout in eoru supplicationes tenoris infrascripti continetur videlicet.
Ill.me Princeps. habent fidel D. V. fer. Comit. Joannes, et Vattalianus fratres de Borromeis in eorum iurisdictionibus, et Territorijs quosdam Montes, et Valles, et diversa loca, in quibus sperant Deo duce licet non sine magno sumptu, et labore possa invenire quamplura genera mineralium, sive metallurum, ac etiam Aluminis, et Vetrioli, quæ quidam si inveniantur non solùm ad publicam utilitatem subditorum vestrorum sed, etiam Intratarum Vestrarum mirus in modum cessura sunt, etiam quamuis ipsi Comites existiment vigore Privilegiorum, et iurium suorum licere sibi iure proprio, ea omnia inquirere, et ad propria utilitatem fodere; sive fodi, et laborari facere tamquam Dominis, tamen quia nollent in dubium verti, an hæc, que inter regalia conumerari videntur in Privilegijs suis sufficienter conprehensa esse intelligantur, ad tollendam omnem hesitationem humiliter Supplicat, ut dignetur celsitudo vestra per opportunas litteras ex certa scientia sibi suisqe filijs legittimis masculis natis, et nascituris, et descendentibus, usque in infinitum, et quibus dederint plenissimam licentiam, auctoritatem, et facultatem specialiter concedere, ut metalla ipsa cuiusuis maneriei à primo usq; ad ultimum, nec non Alumen, et Vetriolum quodcunque in qualibet parte bonorum, et Territoriorum suorum tàm allodialium, quam feudalium libere, et impune inquiri et investigari facere valeant, quæ postquam inventa fuerint, et fodi, et laborari iure proprio facere possint, ac de ipsis tamquam de proprijs eorum bonis libere disponere aliquibus in contrarium facentibus nequaquam attentis, et maxime Concessionibus, aut Privilegijs quibusuis alijs super hac materia concessis, quas Concessiones, et Privilegia quatenus bona, vel territoria dictorum Comitum attingant statum rei pro sufficienter expresso habendo dignetur Excell. vestræ ex certa scientia, ac de plenitudune protestatis vestræ revocare, etiam non obstante, quod regalia non nisi in specie concedi posse videantur, et alijs quibusqunque quæ aliquo modo obstare possentetiam si talia forent de quibus specialem, et individuam ac de verbo ad verbum apporteret fieri mentionem, et maxime decreto edito die sexto Octobris 1423 quod incipit. Providere volentes. Quibus omnibus, sublimitas vestra derogare dignetur exeiusdem certa scientia, et potestatis plenitudine.
Qubus omnibus intellectis et mature examinatis nos, qui subditorum nostrorum utilitatem desideramus, præsertim dictorum Supplic. qui de nobis, et statu nostro in omni fortunæ varietate benemeriti sunt, et præclara fidei, et devotionis exempla de se præstiterunt addito etiam maiorum suorum erga Illustriss. Progenitores nostros sinceræ fidelitatis splendore, facile ipsorum Supplicantium præcibus assentiendum indicavimus, quandoquidem et ab honestate, et a Cameraa nostra utilitate alienæ non sunt; Qua propter tenore præsentium ex certa scientia, ac de nostræ potestatis plenitudine, ac omnibus modo, iure, via, causa, et forma quibus melius et validius possimus, etiam cum parabula, consensu, et auctoritate Illustriss. D. Ludovici Sfortiæ Vicecomitis Ducis Barri et c. Patrui, Tutoris, et Curatoris ac Locumtenentis generalis nostri carissimi concedimus, damus, et impartimur specialites liberam facultatem, arbitrium, et licentia dictis DD. Comitibus de Borromeis, eorunq; filijs, et descendentibus utsupra legitimis masculis, et quibus dederint, inquirendi, effodien., et inquiri, ac fodi faciendi cuiuscunque maneriei mettala à primo usq; ad ultimum, nec non alumen, et vetriolum quodcunq; in qualibet parte bonorum, et Territoriorum suorum tàm allodialium, quàm feudalium libere, impunèque ac inventa fundi et fabricari facere, ac de ipsis tamquam de proprijs suis bonis libere omni tempore disponere possint non attentis concessionibus aut privilegijs quibuscunque alijs super hac materia concessis, quæ omnia hic pro sufficienter expressis haberi volumus, non obstante etiam quod regalia non nisi in specie concedi posse dicantur, non obstantibus quibuscunque alijs quoquomodo in contrarium facientibus etiam si talia forent de quibus hic specialis, et individua, ac de verbo ad verbum, aut aliter quovismodo facienda esset mentio, et presentim decreto Ædito die sexto Octobris 1423, quod incipit Providere volentes, Quibus omnibus et singulis in hac dumtaxat parte, et in quantum huic nostræ concessioni obstarent, vel aliam formam darent, ac bona prædicta dictorum Comitum attingerent, ex certa scientia, et de nostræ potestatis plenitudine et utsupra derogamus, et derogatum esse volumus, cum fuerit, et sit nostræ inconcussæ mentis prædicta per nos concessa omnino effectum sortiri, et inviolabiliter perpetuis temporibus observari debere, ita tamen quod aurum, argentum, ferrum, plumbum, et azale, quod reperiri contigerit non possint extra fines ditionis nostre sine licentia nostra, vel Agentium pro nobis exportare; de reliquis vero possint disponere pro libito suæ voluntatis, Item volumus quod in loco in quo fodi contigerit in pro talibus mineralibus reperiri, vel pro aquis et rivis conducendis, vel semitis, et vijs faciendis, vel Carbonibus preparandis, dicti Comites, vel successores utsupra teneantur ad resarciendum damnum illatum occasione dictarum fosionum erga dominos, quibus factu fuerit ipsum detrimentum, aut iuxta extimationem faciendam per Officiales, vel extimatores locorum, in quibus prædicta accipi contigerit, quod etiam volumus intelligi de lignis incidendis, quæ tamen, non sint frugifera in locis aliorum, pro officinis exercendis talium metallorum ut supra damnum ressarciant pro utsupra dictum est; volumus etiam quod ipsi Comites, et eorum successores præserventur immunes, et exempti à quibusconque vectigalibus datijs, et oneribus pro quocunque mettallorum genere reperto confectoque ex ipsi mineralibus, quod per dictionem nostram de loco ad locum conduci in plaustris, et vehiculis, aut portari super jumentis contigerit, et si extra dominiu, et dictionem nostram cum nostri licentia, sive Agentium nostrorum utsupra talia metalla conducerentur, volumus eos obligatos esse solutioni datiorum, et gabellaram, occasione ipsius mettalli extra dominium conducendi, iuxta dispositionem capitulorum dictorum Datiorum et gabellarum. Item volumus, quod præfati Comites, seu eorum successores utsupra, vel qui per eos deputabuntur, ius ministrare possit operarijs, et ministris se in Officinis dictorum metallorum exercentibus; insuper concedimus dictis Comitibus, et successoribus utsupra ius facultatem, et licentiam assumendi in socios quoscunque voluerint, et eis videbitur, cum omnibus commoditatibus, exemptionibus, emolumentis, et prærogativis, auctoritatibus, modo, et forma eisdem Comitibus, et successoribus concessis, dumtaxat pro rata parte sociorum accipiendorum, et firmis manentibus pactis, et conventionibus, supracritis; Mandantes Magistris intratarum nostras videlicet Camere Commissarijs potestatibus, Refferendarijs, Cæterisque Officialibus et subditis nostris, quibus spectat, et spectabit, quatenus has nostras concessionis litteras observent, et faciant inviolabiliter observari. In quorum fidem, et testimonium præsentes fieri, et registrari fecimus, ac manibus proprijs nostra, et prefati Illustrissimi Ducis Barri Patrui nostri etc. subscript. solito nostro sigillo munivimus. Dat.in Arce nostra Portæ Iovis Mediolani die decimo septimo Iulij 1481. signat. Io. Galeaz Maria Dux Mediolani; Ludovicus Maria. Subscript. B. Calcus, Et sigillat. sigillo penden.

            Subscript. cum signo suo tabellionatus anteposito.

            Ego Galeaz Pallatius Genitus qu. Io. Petri P.V.P.S. Marie ad Portam Mediol. Apostolicus, et Imperialis Mediolani Notarius, Med. habens auctoritatem explendi acta, et scripturas nonnullorum Notariorum Cameraliaum quia inter alia adesse in actis pro ut supra per reperiui I deo etc.

Immagine citata nel testo

Figura 4 – Secondo la storia, la famiglia BORROMEO è originaria di San Miniato, da dove fi costretta a fuggire nel 1370 a seguito della rivolta contro Firenze. Da quel momento la famiglia si disperse in varie città (Figura 4, Figura 5 e Figura 6) fra le quali Genova, Venezia, Pisa, Padova e Milano. In quest’ultima fu Borromeo BORROMEI il primo a stabilirsi negli anni Trenta del Quattrocento (Figura 7Figura 8 e Figura 9).

Le nuove regole del privilegio borromeo del 1481

Dunque, il privilegio riguardava espressamente aurum, argentum, ferrum, plumbum, azale, oltre ad allume e vetriolo.
Per il trattamento e la produzione di queste materie contemplava la facoltà di realizzare tutte le pertinenze di miniera. In particolare consistevano nel deviare acque, tracciare strade e sentieri di servizio, costruire edifici per laboratori e stabilimenti, procurarsi la legna necessaria alle opere ed al carbone, etc. Erano tutte operazioni necessarie, ma che nel tempo porteranno i minatori ad inimicarsi fortemente, in Valle Anzasca, i valligiani.
L’unico impegno per gli imprenditori/minatori sarà quello di rifondere i proprietari terrieri degli eventuali danni arrecati.
Inoltre era prevista la libera circolazione dei prodotti minerari, esentati da ogni onere, ma solo internamente ai confini ducali. Per contro rimaneva in vigore l’interdizione ad esportare i minerali.
Il privilegio aveva validità perpetua, titolo gartuito ed estensione su tutto il territorio feudale ed allodiale dei BORROMEO, includendovi così anche la giurisdizione di Vogogna e la provincia aurifera della Valle Anzasca, apparentemente escluse dal precedente beneficio del 1463.

Il seguito delle ricerche minerarie

Le ricerche minerarie, sia clandestine che autorizzate, furono certo molto attive, seppure le notizie giunteci siano frammentarie e, soprattutto, più tarde.
In particolare è nota la convenzione stipulata fra Giovanni IV BORROMEO e certo Francesco D’I FERRARI di Piedimulera rogata dal notaio Franciscus de Bossiis il 6 settembre 1533 (PISONI e FRIGERIO, 1983; documento conservato nell’Archivio della Famiglia Borromeo all’Isola Bella).
La convenzione contemplava e richiamava le clausole e le limitazioni del privilegio ducale del 1481 e prevedeva che il DE FERRARI potesse compiere ricerche minerarie, coltivazioni ed i relativi trattamenti minero-metallurgici, nell’ambito della giurisdizione di Vogogna, per un ventennio. Come contropartita era tenuto a versare al BORROMEO 1/5 dei prodotti ricavabili ed ascendere ad 1/3 qualora il conte avesse partecipato alle spese gestionali. Nella società avrebbero potuto accedere anche nuovi soci, purchè graditi alla nobile Casa, senza pregiudizio del quinto di spettanza feudale.
Questo accordo va riferito genericamente ai territori di Vogogna per cui, pur essendo il beneficiario di Piedimulera, la Valle Anzasca inserita in quell’ambito territoriale e l’oro uno dei minerali della convenzione, non è acclarato se anche i giacimenti anzaschini siano rientrati nei progetti e nei programmi del DE FERRARI.
Già all’epoca, le ricerche minerarie erano l’appiglio per saggiare un affioramento minerale e ottenere piccole produzioni senza necessariamente aprire una vera e propria miniera. Un uso che si radicherà e procrastinerà nel tempo nonostante tutte le successive legislazioni. D’altra parte è proprio tale abitudine che ha reso possibile la coltivazione, da parte di piccoli imprenditori, di giacimenti estremamente modesti e diffusi sul territorio. In parte poteva essere anche conseguenza della dimensione e struttura stessa dei giacimenti, oltre che della loro logistica.
In questa situazione è particolarmente illuminante la nota dell’Ing. DE CASTRO del Corpo Reale delle Miniere di Torino, resa in data 21 febbraio 1898, riportata al paragrafo successivo.

Il commento dell’Ing. DE CASTRO su ricerche minerarie (1898)

(Archivio di Stato di Novara, Prefettura Miniere, busta 2)

Torino, addì 21 Febbraio 1898
CORPO REALE DELLE MINIERE
DISTRETTO DI TORINO
1. 287P.
Risposta   alla nota
del  19 corrente
1. 3687
oggetto  Domanda Stoppini per ricerche minerarie alla regione Valmoriana in territorio di Macugnaga.

All’Ill.mo Sig. Prefetto
Novara
Il Sig. Stoppini Gaetano aveva precedentemente presentato una domanda analoga a quella trasmessa colla nota contro distinta alla Sotto Prefettura dell’Ossola.
Tale domanda era stata da quest’Ufficio respinta colla nota 8 Gennaio 1898 N°22 diretta al Sig. Sotto Prefetto e che qui trascrivo:
 “La Legge mineraria concedendo la facoltà per un certo limite di tempo ad un individuo qualunque, sia o no cittadino dello Stato, di esperire ricerche minerarie in una zona di terreno, anche malgrado il rifiuto dei proprietari del terreno, ha l’alto intendimento di provocare e di aiutare tutti quei lavori che possono, benché ledendo in certo modo il diritto individuale della proprietà del soprasuolo, mettere in evidenza le ricchezze naturali del sottosuolo a giovamento di tutta la società.
Ed è sempre nello stesso intendimento che la legge, pur offrendo tanta tutela al ricercatore, impone però:
1° Che esso approfitti seriamente del vantaggio accordatogli, perché la legge medesima dà facoltà all’Amministrazione, salvo casi di forza maggiore, di revocare il permesso di ricerca se i lavori non vengono intrapresi entro tre mesi dalla data dell’emanazione del decreto, o se i lavori vengono sospesi per un periodo di tempo di almeno tre mesi (art.o 25):
2° Che il ricercatore faccia soli lavori di ricerca perché gli toglie assolutamente la facoltà di disporre delle sostanze minerali estratte (art.o 34).
Quest’Ufficio pei molti e svariati suoi compiti, non può esercitare una vigilanza sufficientemente attiva su ogni singolo permesso e nella considerrazione che le regioni nelle quali specialmente si chiedeno i permessi di ricerca sono molto elevate e impraticabili per buona parte dell’anno, fu sempre longanime nel concedere le proroghe e le rinnovazioni dei permessi. Ma dalle ispezioni eseguite nello scorso anno ha potuto però convincersi che, purtroppo, le disposizioni essenziali della legge sono poco osservate dai ricercatori. La maggior parte dei titolari di permessi, non lavora nello scopo di mettere in evidenza i giacimenti formandone un campo di coltivazione industriale nell’interesse generale come fu l’idea del legislatore, ma solo chiede il permesso per poter di tanto in tanto, quando la fortunata combinazione lo mette sopra l’affioramento di un filone promettente, estrarre qualche tonnellata di minerale che tosto viene macinato e sottoposto all’amalgamazione per estrarre l’oro (contro la disposizione dell’Art° 34) salvo poi ad abbandonare lo scvo appena che il minerale accusi una non sufficiente ricchezza, per andare a tentare dopo qualche mese un altro scavo in un altro punto. Questa abitudine illegale è generale nei permissionari di codesto Circondario, ed è tanto invalsa che si credono in pien diritto di usufruire del minerale e di prolungare a loro talento la vigenza del permesso, mentre la legge giustamente permette dapprima un periodo di due anni reputandoli sufficienti ad un buon ricercatore per la messa in evidenza del giacimento o per convincerlo della inutilità delle ricerche, accordando poi una proroga di un anno quando il ricercatore avendo eseguiti molti ed importanti lavori, per circostanze speciali si possa credere necessario di proseguirli ancora per addivenire ad una decisione definitiva.
Nel caso speciale del Sig. Stoppini Gaetano egli stesso ha dichiarato che l’anno scorso ha lavorato solo 30 giurni con 2 uomini, e quest’anno 40 giorni con 4 uomini, e che finora non ha ottenuto alcun risultato. Ora il campo di ricerca del Sig. Stoppini fu già esplorato per lunghi anni, dal 1884 in poi da altri esploratori, e allo stato presente dei lavori non risulta che sia prossima la messa in evidenza del giacimento.
Pertanto, e per le considerazioni suesposte stimerei opportuno il rigetto della domanda Stoppini.
Non ho altro da aggiungere a quanto è detto nella sopra riportata nota.

L’Ingegnere del Distretto
De Castro

Un momento di confusione e penuria di minerali preziosi

La morte di Giovanni Borromeo, avvenuta nel 1536, ed i problemi di successione insorti circa la divisione dei feudi fra gli eredi, complicarono la situazione generale amministrativa.
Certo queste circostanze privilegiarono ed incrementarono le attività clandestine che furono, a loro volta, favorite dalla crescente richiesta di minerali preziosi. Ma anche conseguenza della contemporanea e diffusa penuria di minerali preziosi instauratasi sui mercati italiani a partire dalla fine del XVI secolo.
Bisogna lasciar decorrere, tuttavia, almeno un secolo, fino cioè al 1642, per trovare nuovi riscontri storici sulle attività minerarie anzaschine.

Palazzo Borromeo, 8 Piazza Borromeo, Milano, città metropolitana di Milano 20123, Italia

Via Piave 8, 20871 Vimercate provincia di Monza e della Brianza, Italia

 

Vogogna, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Italia

Piedimulera, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Italia

Arona, provincia di Novara, Italia

Nel 1439 Vitaliano I BORROMEO ricevette l'invstitura di Arona.
In seguito acquisì vaste proprietà attorno al Lago Maggiore, gettando le basi del vastissime feudo. Fra queste anche la Rocca di Angera.

Angera, provincia di Varese, Italia

Nel 1439 Vitaliano I BORROMEO ricevette l'invstitura di Arona.
In seguito acquisì vaste proprietà attorno al Lago Maggiore, gettando le basi del vastissime feudo. Fra queste anche la Rocca di Angera.

San Miniato, provincia di Pisa, Italia

San Miniato è, secondo lla storia, il borgo di origine della famiglia BORROMEO. Da qui, però, dovette fuggire nel 1370 a seguito della rivolta contro Firenze. Da quel momento la famiglia si disperse in varie città fra le quali Genova, Venezia, Pisa, Padova e Milano. In quest'ultima fu Borromeo BORROMEI il primo a stabilirsi negli anni Trenta del Quattrocento.

Isola Bella, Isola Bella, Stresa, provincia del Verbano-Cusio-Ossola 28838, Italia

Bibliografia

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Questo articolo fa parte di una serie di scritti presenti sul sito relativi all’oro, alla sua natura e presenza in Italia Settentrionale, con particolare riferimento ai giacimenti ed alle miniere della Valle Anzasca (VCO).

…In Macugnaga Valle Anzasca vi sono delle Bocche … d’oro e li loro Molini … lavorano quotidiana.te col Mercurio…

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